Università di Pisa - Formazione Avanzata Economia
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XXV EDIZIONE
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Studenti internazionali

Cittadini comunitari non italiani ovunque residenti e cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti in Italia


(Cui all’art. 39, comma 5, del decreto legislativo n. 286/1998, come modificato dall’art. 26 della legge 30 luglio 2002, n. 189 “Modifica alla normativa in materia di immigrazione ed asilo”.)

Possono richiedere l’iscrizione i candidati in possesso di un titolo accademico equiparabile, per durata e contenuto, al titolo accademico italiano richiesto per l'accesso al corso prescelto. L’iscrizione, tuttavia, resta subordinata alla valutazione della idoneità del titolo da parte degli organi accademici ai soli fini dell’iscrizione, nonché al superamento dei rispettivi esami di ammissione, ove previsti.

 

Presentazione della domanda


 

Ai fini della presentazione della domanda di ammissione, i documenti da allegare sono:

1. Titolo di studio tradotto e legalizzato dalla Rappresentanza italiana competente per territorio nel Paese al cui ordinamento appartiene l'istituzione che ha rilasciato il titolo.

2. "Dichiarazione di valore in loco" rilasciata dalla Rappresentanza medesima. In caso di impossibilità a far pervenire la "dichiarazione di valore in loco" entro la scadenza per la presentazione della domanda, i candidati saranno ammessi alla selezione "con riserva" e, se vincitori, dovranno consegnare la documentazione prescritta all'atto dell'iscrizione.

 

Ruolo delle Rappresentanze


 

I candidati che non abbiano ancora ottenuto il perfezionamento dei documenti con gli atti consolari sopra descritti, e che siano impossibilitati a provvedere di persona o tramite terzi, devono inviare i documenti con idoneo mezzo postale (raccomandata con avviso di ricevimento, assicurata o altro mezzo che fornisca simili garanzie) alle predette Rappresentanze italiane all’estero che, dopo averne curato la regolarizzazione, li restituiscono al mittente, a mezzo assicurata e tramite l’Ufficio Corrieri del M.A.E., con la dicitura “posta in transito”.
I candidati in possesso di titolo accademico conseguito in Italia debbono soddisfare il requisito dell’abilitazione professionale, laddove richiesto.

 

 

Cittadini non comunitari, residenti al estero


 

Presentazione della domanda


 

I candidati presentano la domanda di partecipazione ad un master, unitamente al titolo di studio posseduto, alle Rappresentanze Diplomatiche Italiane che provvedono ad inviarla alle Università entro i termini previsti dal relativo bando. Le procedure per il rilascio del visto saranno curate dalle competenti Rappresentanze diplomatiche all'estero successivamente alla presentazione da parte degli interessati della domanda di partecipazione al master.

 

Ruolo delle Rappresentanze


 

Le Rappresentanze diplomatico-consolari competenti, in sede di presentazione dell’istanza dello studente extracomunitario alle prove di accesso ad un corso di Master, concedono un visto d’ingresso di corto soggiorno per motivi di studio, utile a consentire la partecipazione del candidato alle suddette prove presso le Università.

Nel caso in cui le prove di ammissione ad un corso di Master si svolgano con modalità non richiedenti la presenza fisica in Italia (per esempio on-line o mediante intervista telefonica), le Rappresentanza diplomatico-consolari rilasceranno un visto per studio/Università, dietro presentazione di documentazione attestante il superamento di tali prove.

 

Ruolo delle Università


 

Le Università che ricevono la richiesta degli studenti alle prove di accesso, ne verificheranno l’effettiva partecipazione, comunicandone l’avvenuto esito alle Rappresentanze competenti per il successivo perfezionamento della documentazione necessaria per l’iscrizione al Master, che avverrà solo nel caso in cui i candidati superino le citate procedure concorsuali e per il rilascio del necessario visto nazionale di lungo soggiorno.
La valutazione dei titoli, ai fini della partecipazione ai master universitari, è di esclusiva competenza degli Organi accademici.